Art. 25
25 / 26In vigore dal 1 mag 1982
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:
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|Ritmo degli impulsi (secondi)
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Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni |
dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 |
alle ore 13 del sabato |360 (6 minuti)
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In tutti gli altri orari dei giorni |
feriali e nei giorni festivi |1.200 (20 minuti)
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Per le comunicazioni in partenza da |
telefoni a disposizione del pubblico |360 (6 minuti)
La suddetta tariffa si applica nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati a decorrere dal 1 febbraio 1983.
La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbana con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 100 per ogni impulso, IVA compresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-25