Art. 19

In vigore dal 1 mag 1982
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-19

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Art. 19 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo