Art. 22

In vigore dal 1 mag 1982
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente , i canoni nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella L.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-22

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Art. 22 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo