Art. 19
19 / 26In vigore dal 1 mag 1982
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-19