Art. 9

Esclusione dall'obbligo di comunicazione

In vigore dal 6 giu 1982
Le comunicazioni di cui all'° comma, e quelle dell'° comma della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-9

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