Art. 5

Trasmissione di documenti

In vigore dal 6 giu 1982
In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'art. 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell' della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma, lettera a), dell' della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata. Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell' della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della società, se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle società di cui al primo comma dell' della legge hanno l'obbligo di richiedere alle società intestatarie di azioni o quote della società editrice o alle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote delle società editrici ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasmissione di documenti (Art. 5 Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.) — Testo vigente | Portale Normativo