Art. 10

Intestazioni fiduciarie

In vigore dal 6 giu 1982
I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonché le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facoltà di intestare fiduciariamente azioni o quote di società editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa: a) il testo della relativa deliberazione; b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di società; c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata. La deliberazione di cui al precedente comma può essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilità di adesione. Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonché l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti. Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformità con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione già aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-10

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