Art. 13
Certificazioni
In vigore dal 6 giu 1982
Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell' della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A.
Nella domanda l'editore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.
Il servizio dell'editoria restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformità.
Gli editori di cui al secondo comma dell' della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite.
Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprietà, l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria.
Ai fini della concessione dei contributi previsti dall' della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potrà rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all', lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli della legge.
Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-13