Art. 18
Cooperative giornalistiche
In vigore dal 6 giu 1982
Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell' della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicisti non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa.
Gli statuti delle società cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell' della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.
Agli effetti di cui all'art. 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici già costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.
Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-18