Art. 21

Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria

In vigore dal 6 giu 1982
Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell' della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all' della legge per i periodi semestrali nei quali non è stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell' della legge e dovranno restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. È ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi. In sede di prima applicazione del primo comma del l' della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissate per il biennio 1981-82 dovrà essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.
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Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria (Art. 21 Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.) — Testo vigente | Portale Normativo