Art. 24
Contributi alle agenzie di stampa
In vigore dal 6 giu 1982
L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell' della legge è effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.
In caso di utilizzo di differenti velocità di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procederà alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocità sulle diverse reti delle singole agenzie.
L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell' della legge è effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.
Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-24