Art. 25
Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
In vigore dal 6 giu 1982
Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge, terrà una contabilità speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli della legge erogabili nei singoli esercizi, nonché alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato art. 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.
Tale contabilità dovrà essere allegata al bilancio dello Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-25