Art. 30

Norme finali

In vigore dal 6 giu 1982
I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all' della legge, può avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-30

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