Art. 31

Disposizioni relative al periodo transitorio

In vigore dal 6 giu 1982
Le imprese editrici di giornali quotidiani nonché le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell' della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1 gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell' della legge, nonché alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1 gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione. Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167. La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall' della legge 6 giugno 1975, n. 172.
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Disposizioni relative al periodo transitorio (Art. 31 Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.) — Testo vigente | Portale Normativo