Art. 27
Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare
In vigore dal 6 giu 1982
Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorchè contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-27