Art. 22
Contributi ai giornali periodici
In vigore dal 6 giu 1982
Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall' della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima.
Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovrà contenere:
l'indicazione della testata cui essa si riferisce;
la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;
la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.
Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalità prescelte per il pagamento dei contributi.
Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonché alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.
Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato C al presente decreto.
La certificazione degli acquisti di carta approvvigionata dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.
Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa.
Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione "supplemento (o simili) al n...... del periodico.....".
La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-22