Art. 7

Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo

In vigore dal 6 giu 1982
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell' della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attività delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-7

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