Art. 4
Dichiarazione dell'editore
In vigore dal 6 giu 1982
Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c) del terzo comma dell' della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilità per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo.
L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell' della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-4