Art. 12
Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione
In vigore dal 6 giu 1982
Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all' della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonché ogni mutamento negli elementi di cui agli della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti.
Allorchè il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all' della legge, provvede ad inviare formale diffida.
Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione.
Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli della legge. Il garante è responsabile della denuncia alla autorità giudiziaria e delle segnalazioni all'autorità amministrativa ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge.
Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-12