Art. 15
Imprese concessionarie di pubblicità
In vigore dal 6 giu 1982
I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicità giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere a), b), e c) del quarto comma dell' della legge.
I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, deve essere trasmesso altresì l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicità e delle società che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da ciascuno di essi possedute.
I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dalla circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicità, ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonché a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza.
I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo.
L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere del pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-27;268#art-15