Art. 7
In vigore dal 7 mar 1982
Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al precedente ed in particolare:
le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;
la classificazione e l'etichettatura;
le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante.
Il Ministero della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, qualora sia necessario per valutare il pericolo che una sostanza può presentare, ha facoltà di:
chiedere informazioni complementari e/o prove di verifica in merito alle sostanze notificate, con riferimento all'allegato II del presente decreto, anche in un momento precedente a quello previsto nell'allegato stesso;
procedere al prelievo dei campioni necessari a scopo di controllo, secondo le modalità di cui al secondo comma dell' della legge 29 maggio 1974, n. 256;
prendere, in attesa di disposizioni comunitarie, le"usure appropriate relative alla sicurezza di impiego, Secondo le modalità previste agli della legge 29 maggio 1974, n. 256.
Il Ministero della sanità, al ricevimento del fascicolo di notifica o delle informazioni complementari di cui all' precedente, trasmette immediatamente copia del fascicolo alla commissione delle Comunità europee, corredandolo con i propri eventuali commenti. Per quanto riguarda le informazioni complementari di cui al precedente e le informazioni e le prove complementari di cui all'allegato II del presente decreto, il Ministero della sanità informa la commissione delle Comunità europee delle prove scelte, delle motivazioni che hanno giustificato tale scelta e della valutazione dei risultati. La documentazione di cui sopra può essere trasmessa alla commissione delle Comunità europee sotto forma di riassunto.
Il Ministero della sanità può fornire, ove richiesto, alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee, che hanno ricevuto copia della documentazione sopradetta dalla commissione, informazioni aggiuntive circa il contenuto della documentazione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-7