Art. 12
In vigore dal 7 mar 1982
Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario di cui all' del presente decreto o sono già sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no nel territorio nazionale, imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente alle norme degli della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto.
Il termine per lo smaltimento delle eventuali scorte non conformi nell'imballaggio o nell'etichettatura alle disposizioni di cui agli della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche, ancora sul mercato alla data del 18 settembre 1983, è fissato al 18 settembre 1984.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-12