Art. 8
In vigore dal 20 mag 1988
Le norme indicate nei precedenti del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili:
a) fino a 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all', alle sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981;
b) 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui al predetto articolo, alle sostanze che figurano nell'inventario medesimo;
c) agli antiparassitari ed ai concimi, purchè siano soggetti a procedure di omologazione per lo meno equivalenti o di notifica comunitarie o nazionali;
d) alle sostanze che sono già sottoposte a prescrizioni analoghe in conformità ad altre direttive comunitarie in materia di prove e di notifiche.
Si considerano notificate ai sensi del presente decreto le sostanze già notificate in uno degli Stati membri delle Comunità europee in conformità alle disposizioni della direttiva n. 831 del 18 settembre 1979.
Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorchè sono soddisfatte le condizioni seguenti:
polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;
sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per, determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;
sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore e destinate soltanto a laboratori;
sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero.
Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante o importatore presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purchè il fabbricante o l'importatore ne dichiari la identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dello stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante o l'importatore è inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata sarà manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sarà messo a disposizione del pubblico.
Le sostanze di cui al terzo comma devono, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore, essere imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente agli della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto, nonché ai criteri di cui all'allegato III del presente decreto.
Qualora non fosse ancora possibile etichettare tali sostanze conformemente ai principi di cui all' della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completato dal presente decreto, l'etichetta dovrà recare la seguente indicazione: "Attenzione - sostanza non ancora esaminata completamente".
Qualora una sostanza citata al terzo comma del presente articolo ed etichettata secondo i principi di cui all' della legge citata, come completato dal presente decreto, sia "altamente tossica" o "tossica", il fabbricante o importatore deve comunicare al Ministero della sanità tutte le informazioni di cui ai punti 2.3, 2.4 e, 2.5 dell'allegato I del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141 ha disposto (con l'art. 2) che "1. I commi terzo e quarto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, sono sostituiti dai seguenti: "Si considerano altresi' notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorche' sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non e' stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981; b) sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprieta' conformemente al presente decreto; c) sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante destinate soltanto a laboratori; d) sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che lo stesso ne dichiari l'identita', i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanita' e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero. 2. Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purche' il fabbricante ne dichiari la identita', i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanita' e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante e' inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza e' incorporata sara' manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sara' messo a disposizione del pubblico."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-8