Art. 4
In vigore dal 7 mar 1982
I numeri 3), 4) e 5) dell' della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche sono così sostituiti:
"3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
esplosivo: una bomba che esplode (E);
comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
facilmente infiammabile: una fiamma (F);
tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);
irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);
altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).
I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell' ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.
4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.
5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso".
Le indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sulla etichetta o sull'imballaggio delle sostanze e dei preparati.
Quando sono attribuibili più simboli di pericolo:
l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, salvo disposizione contraria dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche;
l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X; l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-4