Art. 2

In vigore dal 7 mar 1982
Al primo comma dell' della legge 29 maggio 1974, n. 256, sotto la voce "sostanze", dopo le parole "lavorazioni industriali" vanno aggiunte le seguenti: "eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato". Allo stesso primo comma dell' della citata legge va aggiunta la seguente ulteriore definizione: "Ambiente: acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente". Il secondo comma dell' predetto è completato dalle seguenti ulteriori elencazioni: "i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35 °C; l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte; m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente; n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; o) teratogeni; p) mutageni". Allo stesso è inoltre aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità". Per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si applicano i criteri generali stabiliti nell'allegato III.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-2

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