Art. 3

In vigore dal 7 mar 1982
All' della legge 29 maggio 1974, n. 256, va aggiunto il seguente numero: "4) se muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-3

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Art. 3 Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. | Portale Normativo