Art. 3
3 / 13In vigore dal 7 mar 1982
All' della legge 29 maggio 1974, n. 256, va aggiunto il seguente numero: "4) se muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-3