Art. 5

In vigore dal 12 lug 1981
Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-5

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Art. 5 Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. | Portale Normativo