Art. 1

In vigore dal 12 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Decreta: . Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.
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Art. 1 Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. | Portale Normativo