Art. 1
In vigore dal 12 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
Decreta:
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Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.
I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-1