Art. 4
In vigore dal 12 lug 1981
L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;
categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;
categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-4