Art. 4

In vigore dal 12 lug 1981
L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura; categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche; categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. | Portale Normativo