Art. 6

In vigore dal 12 lug 1981
La convenzione ha la durata di un anno. In mancanza di disdetta da parte del Ministero disgrazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-6

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