Art. 10

In vigore dal 12 lug 1981
Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-10

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