Art. 15

In vigore dal 19 ago 2004
Le disposizioni dell' si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell', i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio. L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purchè su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio. I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete. La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-15

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Art. 15 Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. | Portale Normativo