Art. 12

In vigore dal 11 gen 1986
Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, è consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalità di cui al precedente , è stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovrà inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo è calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'. Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operatività, a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759 ha disposto (con l'art. 2) che l'originario articolo 12 del presente decreto assume la numerazione "art. 16".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. | Portale Normativo