Art. 16
In vigore dal 11 gen 1986
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI -
REVIGLIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 2
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759 ha disposto (con l'art. 2) che l'originario articolo 12 del presente decreto assume la numerazione "art. 16".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-16