Art. 12
12 / 16In vigore dal 11 gen 1986
Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, è consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalità di cui al precedente , è stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovrà inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo è calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'.
Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operatività, a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759 ha disposto (con l'art. 2) che l'originario articolo 12 del presente decreto assume la numerazione "art. 16".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-12