Art. 15
15 / 16In vigore dal 19 ago 2004
Le disposizioni dell' si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell', i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.
L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purchè su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.
I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete.
La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-15