Art. 3
In vigore dal 12 lug 1981
Il Ministro di grazia e giustizia, o su delega del Ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all'articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-3