Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 lug 1981
Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-21;322#art-5