Titolo III
Art. 28
Formazione del personale
In vigore dal 7 mag 1981
L'Azienda si avvale di un apposito centro per la formazione e la qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
Il centro di cui al comma precedente è posto alle dirette dipendenze del direttore generale che vigila sulle attività didattiche di formazione o di qualificazione e ne fissa, su deliberazione del consiglio di amministrazione, programmi e metodi di massima diretti a soddisfare le esigenze dell'Azienda.
Il centro è retto da un responsabile che sovraintende e coordina le attività didattiche.
Il corpo insegnante è composto da esperti nelle singole discipline, anche stranieri, reperiti sia all'interno che al di fuori del personale dell'Azienda.
L'ordinamento del centro sarà disciplinato con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-28