Capo II
Art. 23
Responsabilità del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei dipendenti dell'Azienda.
In vigore dal 7 mag 1981
Il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio dei revisori e i dipendenti dell'Azienda sono responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni arrecati al patrimonio dell'Azienda a seguito della violazione di obblighi di funzioni o di servizio, con azione od omissione anche soltanto colposa. Essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dal regolamento in vigore.
La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-23