Titolo III

Art. 26

Stato giuridico

In vigore dal 7 mag 1981
Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato secondo i seguenti criteri: 1) l'ordinamento dei dipendenti dell'Azienda deve articolarsi in qualifiche funzionali basate sul grado di professionalità; 2) le qualifiche professionali esistenti o da istituire sono ascritte nelle qualifiche funzionali in relazione al contenuto di professionalità e complessità del lavoro, alle attribuzioni, alla responsabilità, al grado di autonomia, al livello di preparazione culturale e professionale richiesta; 3) le qualifiche funzionali sono determinate sulla base di valutazioni connesse ai contenuti e al grado: a) di difficoltà, di gravosità, di manualità o di uso di strumentazione tecnico-meccanica, di produttività, di articolazione dell'attività lavorativa, di responsabilità, di coordinamento e direzione, di autonomia; b) di preparazione culturale, di qualificazione e di esperienza professionale. 4) il reclutamento del personale deve sempre avvenire mediante pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario per la qualifica cui inerisce l'assunzione. L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati; 5) l'assunzione definitiva deve essere sempre subordinata al superamento di un congruo periodo di prova uniforme per le stesse qualifiche; 6) la disciplina per il collocamento a riposo del personale dell'Azienda e il relativo trattamento previdenziale deve avvenire in conformità della disciplina prevista per gli impiegati dello Stato, facendo salvi i diritti acquisiti; 7) la responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali deve tener conto non solo del buon andamento, della imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui i dirigenti sono preposti, ma anche della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previste da disposizioni di legge o di regolamento, nonché del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui i dirigenti stessi sono preposti; 8) salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale; 9) formazione e aggiornamento del personale adeguati alle esigenze di efficienza e di economicità dell'Azienda con possibilità di avvalersi anche degli organi a tal fine previsti per le amministrazioni dello Stato; 10) in materia disciplinare deve essere sempre garantito al dipendente l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza eventuale anche di una associazione sindacale, nonché la composizione in maniera imparziale delle commissioni di disciplina; 11) in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dipendenti, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato. Nel rispetto dei suindicati criteri sono disciplinate con regolamento le seguenti materie: 1) le sfere di competenza e le attribuzioni dei dirigenti le quali devono rispondere ad esigenze di organicità ed omogeneità anche al fine di assicurare una univoca individuazione delle relative responsabilità, nonché i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici; 2) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di lavoro; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese; 4) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali; 5) le responsabilità disciplinari dei dipendenti e relativo procedimento; 6) la durata massima dell'orario di lavoro. Il regolamento di cui al precedente comma è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-26

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Art. 26 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. — Stato giuridico | Portale Normativo