Titolo III

Art. 27

Dotazione organica

In vigore dal 7 mag 1981
La dotazione organica complessiva del personale dell'Azienda autonoma dell'assistenza al volo per il traffico aereo generale, compreso il personale dirigente, non potrà superare le 8.500 unità. Con il regolamento di cui al precedente sarà determinato il ruolo organico del personale dirigente e la relativa ripartizione per qualifiche in conformità a quanto disposto nel precedente . Il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederà con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze aziendali alla ripartizione per ciascun profilo professionale dei posti risultanti dopo la emanazione del regolamento di cui al secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-27

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Art. 27 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. — Dotazione organica | Portale Normativo