Titolo IV›Capo I
Art. 32
Organi di consulenza e patrocinio legate
In vigore dal 7 mag 1981
Organi di consulenza e patrocinio legale
Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.
L'Azienda può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-32