Capo II
Art. 29
Materie riservate agli accordi sindacali
In vigore dal 7 mag 1981
Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo le seguenti materie:
1) il regime retributivo di attività;
2) l'organizzazione interna degli uffici;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale;
8) l'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge;
10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli , secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-29