Capo II

Art. 29

Materie riservate agli accordi sindacali

In vigore dal 7 mag 1981
Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attività; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli , secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-29

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Art. 29 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. — Materie riservate agli accordi sindacali | Portale Normativo