Capo II
Art. 30
Procedimento per gli accordi sindacali
In vigore dal 7 mag 1981
Le materie previste dal precedente sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti del Ministero dei trasporti e del tesoro.
L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.
Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Entro il termine di sessanta giorni dalla approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono emanate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;145#art-30