Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 18 ago 1993
Con deliberazione del consiglio di amministrazione il personale appartenente a ruoli e qualifiche per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, può essere comandato, con il suo consenso, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'istituto di diritto pubblico di appartenenza, a prestare servizio, per motivi di studio o di ricerca e per periodi di tempo determinati, presso amministrazioni pubbliche, università italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.
Il servizio prestato dal personale comandato ai sensi del presente articolo e dell'articolo precedente è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-38