Titolo IV

Art. 35

In vigore dal 18 ago 1993
L'incarico di direttore scientifico è conferito, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte del personale dell'istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. L'incarico ha durata settennale ed è rinnovabile. Il direttore scientifico, se dipendente dall'istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l'aggiunta di una indennità la cui misura è determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'istituto, la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta della predetta indennità.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-35

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Art. 35 Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833). | Portale Normativo