Titolo IV
Art. 35
35 / 48In vigore dal 18 ago 1993
L'incarico di direttore scientifico è conferito, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte del personale dell'istituto, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
L'incarico ha durata settennale ed è rinnovabile.
Il direttore scientifico, se dipendente dall'istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l'aggiunta di una indennità la cui misura è determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'istituto, la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta della predetta indennità.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-35