Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 18 ago 1993
Il trattamento economico tabellare del personale degli istituti è determinato, con decorrenza dalla data dell'inquadramento di cui al successivo , in conformità a quello stabilito per il personale delle unità sanitarie locali con l'accordo nazionale unico di cui all', sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l'equiparazione di tutto il personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica.
Qualora il trattamento economico complessivo spettante ai sensi del comma precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto, escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, la eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione dei futuri miglioramenti, a qualsiasi titolo, spettanti.
Al personale universitario, che presta attività di assistenza o ricerca in unità convenzionate con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si applica il disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Note all'articolo
- Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617#art-34